L’articolo 38 della Costituzione italiana garantisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere.
L’articolo prosegue affermando che “i lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria”. (1)
Questo dipende dal grado di malattia e dall’impatto che la malattia stessa ha sullo svolgimento delle attività quotidiane, infatti, secondo l’ordinamento italiano, è invalido civile chiunque sia affetto da patologie tali da renderlo incapace di svolgere le attività tipiche della sua età. (2)
I benefici concessi variano a seconda del grado di invalidità, che può essere riconosciuto sottoponendosi ad un procedimento amministrativo che accerti: (2,3)
Sostanzialmente due leggi:
EM-92825