Lavorare con un tumore del sangue: esonero dal lavoro notturno

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Lavorare con un tumore del sangue: esonero dal lavoro notturno

Il paziente oncologico lavoratore o il familiare che ha in carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/92 hanno il diritto di non essere assegnati obbligatoriamente al lavoro notturno, anche nel caso in cui questo faccia già parte delle…

» Il paziente oncologico lavoratore o il familiare che ha in carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/92 hanno il diritto di non essere assegnati obbligatoriamente al lavoro notturno, anche nel caso in cui questo faccia già parte delle sue mansioni, come stabilito dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66. "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"e dal Decreto Legislativo26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.

Secondo il decreto 66/2003, per turni di lavoro notturno si intendono quelli che ricadono anche parzialmente nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque della mattina.

Per ottenere il riconoscimento di questo diritto il paziente o il familiare devono presentare al proprio datore di lavoro un certificato che attesti l’inidoneità al lavoro notturno rilasciato dal medico competente o da una struttura sanitaria pubblica.

Poiché non è sempre chiaro chi sia il medico competente, precisiamo di seguito la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008: “è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori”.

Il decreto 66 del 2003 definisce il periodo notturno come un “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino” e il lavoratore notturno come “qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro”. In assenza di un contratto collettivo, il lavoratore notturno è un lavoratore che svolge almeno tre ore di lavoro nel periodo notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno.

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Bibliografia e Fonti:

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Ultimo accesso 02 Dicembre 2020).

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Ultimo accesso 22 Novembre 2020).

Associazione Italiana Malati di Cancro AIMaC. Lavoro notturno (Ultimo accesso 21 Novembre 2020).

Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna. I diritti dei malati oncologici e dei loro familiari, Febbraio 2016.

Ministero della Salute. Il medico competente (Ultimo accesso 02 Dicembre 2020).

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