LEUCEMIA LINFATICA CRONICA
» Come abbiamo sottolineato a proposito del collocamento obbligatorio, per un paziente oncologico, quando le condizioni di salute lo consentono, può essere necessario lavorare, non soltanto per motivi economici, ma anche per il benessere mentale e familiare. Tuttavia, durante i trattamenti o nei periodi immediatamente successivi, può essere faticoso recarsi in ufficio come anche interagire con i colleghi su base quotidiana. Per questo motivo, il paziente oncologico ha diritto di chiedere al datore di lavoro di svolgerele proprie mansioni tramite telelavoro e smart working.
Queste due modalità di lavoro sono previste e regolate da diverse normative, in particolare dalle leggi 191/98 e 68/99, nonché, nello specifico, da un accordo interconfederale del 2004 per il telelavoro nel settore privato, firmato da CONFAPI, CGIL, CISL, UIL, e dalla legge 81/2017 con riferimento allo smart working.
Secondo l’accordo quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles nel 2002, il paziente in modalità telelavoro è tenuto a ad avere una postazione fissa (solitamente, soprattutto nel caso di pazienti oncologici, si lavora da casa) ed è compito del datore di lavoro mettere a disposizione del lavoratore gli strumenti necessari. Anche chi assiste un paziente con invalidità civile ufficializzata può avvalersi di questa modalità, d’accordo con il proprio datore di lavoro. In teoria non vi è un preciso vincolo di orario e questo permette di accordare le esigenze lavorative con quelle sanitarie: recarsi a visite e controlli, lavorare nei momenti in cui ci si sente più in forze e riposare in quelli in cui si è più in difficoltà e via dicendo.
Lo smart working o lavoro agile, invece, è una modalità entrata in scena molto più recentemente e, in questo caso, le disposizioni sono meno definite: non vi è un obbligo di postazione fissa - infatti in questo tipo di rapporto di lavoro è previsto che, almeno in parte, vi sia un’alternanza tra lavoro a distanza e lavoro in presenza. La regolamentazione dello smart working è data da un contratto specifico tra datore di lavoro e dipendente, che deve definire strumenti, orari, tempi e condotte del lavoro; questo contratto serve, inoltre, a confermare gli stessi diritti dei lavoratori che si recano negli uffici aziendali.
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Legge 16 giugno 1998, n. 191 (Ultimo accesso 09 Dicembre 2020).
Gazzetta Ufficiale. Legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili, 1999.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Legge 22 maggio 2017, n. 81 (Ultimo accesso 06 Dicembre 2020).
www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Documents/accordo_quadro_16_luglio_2002.pdf Accordo-quadro europeo sul telelavoro, 20 Gennaio 2004.
Associazione Italiana Malati di Cancro AIMaC. Telelavoro e smart working (lavoro agile) (Ultimo accesso 01 Dicembre 2020).
Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna. I diritti dei malati oncologici e dei loro familiari, Febbraio 2016.
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia. Guida ai diritti del paziente oncologico in ambito sanitario, lavorativo, previdenziale e socio-assistenziale, 2016.