L'assistenza sanitaria è un diritto per tutti i cittadini e ancora più importante per coloro che soffrono di patologie croniche, come l'HIV, che necessitano di visite e controlli costanti.
Il 26 ottobre 2017 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il “Piano nazionale di interventi contro HIV e AIDS (PNAIDS)”, che integra le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, in relazione all’evoluzione dell’epidemia da HIV, mediante iniziative dedicate:
Questo Piano propone una serie di interventi basati sulle evidenze scientifiche e definisce obiettivi in linea con quelli delle principali agenzie internazionali che, come l’OMS, puntano a debellare l’AIDS entro il 2030.
Sì, in base al Decreto Ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 “Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti” (art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 29 Aprile 1998 n. 124.
Il decreto stabilisce che le persone con infezione da HIV sono esentate dal pagamento delle prestazioni sanitarie necessarie per:
Queste esenzioni sono limitate ai farmaci prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale e ai trattamenti profilattici e terapeutici previsti da protocolli stabiliti in sede ospedaliera.
L'esenzione dev’essere richiesta all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza, presentando una certificazione rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica, che attesti la presenza dell’infezione.
L’ASL procede a rilasciare l’attestato di esenzione che riporta la malattia con il relativo codice identificativo delle prestazioni per cui si ha diritto all’esenzione.
Il codice identificativo per l’infezione da HIV è lo 020 e ha durata illimitata.
Sì, secondo la normativa italiana le persone straniere possono accedere alle cure urgenti, essenziali e continuative, che includono la diagnosi e la cura delle malattie infettive, tra le quali l’infezione da HIV.
Di nuovo sì. Il trattamento farmacologico necessario per contrastare l’infezione da HIV è assicurato a tutti, perché è ritenuto una prestazione minima ed essenziale e rientra nell’ambito dei programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.
La Legge 6 marzo 1998, n.40 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” estende alle persone straniere presenti sul territorio italiano, anche se non in regola, i programmi di medicina preventiva previsti per i cittadini italiani poiché si considera la tutela della salute come un momento essenziale del percorso di integrazione.
I detenuti sono cittadini a tutti gli effetti e, in quanto tali, hanno diritto a usufruire delle stesse cure sanitarie e preventive messe a disposizione dalla comunità.
I detenuti hanno diritto all’educazione sanitaria e devono poter accedere a tutte le informazioni sul tema.
Per tutta la durata della pena devono avere la possibilità di effettuare, in forma riservata e gratuita, i test per l’HIV e ricevere un supporto psicologico, indipendentemente dall’esito del test.
In caso di positività all’infezione da HIV vengono tutelati dalla legge che non accetta alcun tipo discriminazione delle persone con HIV o AIDS né dentro né fuori dal carcere.
Inoltre, qualora la malattia dovesse aggravarsi, hanno il diritto di uscire dall’Istituto penitenziario per accedere all’assistenza sanitaria più adeguata.
Il Decreto 20 novembre 1992, n. 276 “Definizione della situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione per le persone con infezione da HIV”, stabilisce che, dal punto di vista medico, l’infezione da HIV in stadio avanzato con grave deficienza immunitaria sia incompatibile con lo stato di detenzione, dando così diritto al trasferimento in struttura idonea alle cure.